Art. 1.
                     Dipartimenti del Ministero

  1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
di   seguito  denominato  Ministero,  esercita  le  funzioni  di  cui
all'articolo 46  del  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il
Ministero  per  l'espletamento  dei  compiti  ad  esso  demandati  e'
articolato nei seguenti dipartimenti:
    a) Dipartimento per l'ordinamento sanitario;
    b) Dipartimento   della  tutela  della  salute  umana  e  sanita'
veterinaria;
    c) Dipartimento  per le politiche del lavoro e dell'occupazione e
tutela dei lavoratori;
    d) Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali.
  2.  I  Dipartimenti  di  cui  alle  lettere a) e b), corrispondenti
rispettivamente  ai  Dipartimenti  di  cui  agli  articoli 2  e 3 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7 dicembre 2000, n. 435,
restano   regolati   dalle  disposizioni  del  predetto  decreto  del
Presidente della Repubblica.
 
                                  Avvertenza:
              -  Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare al lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
              -  La  legge  23 agosto  1988, n. 400, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  12 settembre 1988, n. 214, s.o., reca:
          "Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri". Si trascrive il
          testo dell'art. 17, comma 4-bis:
                "Art. 17. (Regolamenti). - Omissis.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali".
              -  La  legge  15 marzo  1997,  n.  59, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  17 marzo  1997,  n.  63,  s.o.,  reca:
          "Delega  al  Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e
          compiti  alle  regioni ed enti locali, per la riforma della
          Pubblica   Amministrazione   e   per   la   semplificazione
          amministrativa".  Si  trascrive il testo dell'art. 11 della
          medesima legge:
              "Art.  11 - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          il  31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti
          a:
                a) razionalizzare  l'ordinamento della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
          riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  di  Ministeri,
          nonche'  di  amministrazioni  centrali anche ad ordinamento
          autonomo;
                b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
          settori   diversi   dalla   assistenza   e  previdenza,  le
          istituzioni  di  diritto  privato e le societa' per azioni,
          controllate  direttamente o indirettamente dallo Stato, che
          operano,  anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
          pubblico al sistema produttivo nazionale;
                c) riordinare   e   potenziare  i  meccanismi  e  gli
          strumenti  di  monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
          rendimenti  e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta dalle
          amministrazioni pubbliche;
                d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
          a   promuovere   e   sostenere  il  settore  della  ricerca
          scientifica  e  tecnologica  nonche' gli organismi operanti
          nel settore stesso.
              2.  I  decreti  legislativi  sono emanati previo parere
          della  Commissione  di  cui  all'art.  5,  da rendere entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione degli stessi.
          Decorso  tale  termine i decreti legislativi possono essere
          comunque emanati.
              3.  Disposizioni  correttive  e  integrative ai decreti
          legislativi  possono  essere  emanate,  nel  rispetto degli
          stessi  principi  e  criteri  direttivi  e  con le medesime
          procedure,  entro  un anno dalla data della loro entrata in
          vigore.
              4.  Anche  al  fine  di  conformare le disposizioni del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,   alle  disposizioni  della  presente  legge
          recanti   principi   e  criteri  direttivi  per  i  decreti
          legislativi   da  emanarsi  ai  sensi  del  presente  capo,
          ulteriori  disposizioni integrative e correttive al decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
          modificazioni,  possono  essere emanate entro il 31 ottobre
          1998.  A  tal  fine  il  Governo,  in  sede di adozione dei
          decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
          articoli  97  e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi
          di  cui  all'art.  2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a
          partire  dal  principio  della  separazione  tra  compiti e
          responsabilita'   di   direzione   politica   e  compiti  e
          responsabilita'   di   direzione   delle   amministrazioni,
          nonche',  ad  integrazione,  sostituzione  o modifica degli
          stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
                a) completare  l'integrazione  della  disciplina  del
          lavoro   pubblico  con  quella  del  lavoro  privato  e  la
          conseguente    estensione    al   lavoro   pubblico   delle
          disposizioni  del  codice civile e delle leggi sui rapporti
          di  lavoro  privato  nell'impresa;  estendere  il regime di
          diritto  privato  del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
          generali  ed  equiparati  delle  amministrazioni pubbliche,
          mantenendo  ferme  le  altre  esclusioni di cui all'art. 2,
          commi  4  e  5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29;
                b) prevedere  per i dirigenti, compresi quelli di cui
          alla   lettera   a),   l'istituzione   di  un  ruolo  unico
          interministeriale  presso  la  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri,  articolato  in  modo  da garantire la necessaria
          specificita' tecnica;
                c) semplificare  e  rendere piu' spedite le procedure
          di   contrattazione  collettiva;  riordinare  e  potenziare
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  cui e' conferita la rappresentanza
          negoziale  delle  amministrazioni interessate ai fini della
          sottoscrizione  dei  contratti  collettivi nazionali, anche
          consentendo  forme  di associazione tra amministrazioni, ai
          fini  dell'esercizio  del  potere  di indirizzo e direttiva
          all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
                d) prevedere   che   i   decreti   legislativi  e  la
          contrattazione  possano  distinguere la disciplina relativa
          ai  dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
          professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
          del   ruolo  sanitario  di  cui  all'art.  15  del  decreto
          legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
          modificazioni,   e   stabiliscano   altresi'  una  distinta
          disciplina  per  gli altri dipendenti pubblici che svolgano
          qualificate     attivita'     professionali,     implicanti
          l'iscrizione  ad  albi,  oppure  tecnico-scientifiche  e di
          ricerca;
                e) garantire  a  tutte  le  amministrazioni pubbliche
          autonomi  livelli  di contrattazione collettiva integrativa
          nel   rispetto   dei   vincoli   di  bilancio  di  ciascuna
          amministrazione;   prevedere  che  per  ciascun  ambito  di
          contrattazione  collettiva  le  pubbliche  amministrazioni,
          attraverso  loro  istanze  associative  o  rappresentative,
          possano costituire un comitato di settore;
                f) prevedere     che,    prima    della    definitiva
          sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
          dei    costi   contrattuali   sia   dall'ARAN   sottoposta,
          limitatamente  alla certificazione delle compatibilita' con
          gli  strumenti  di  programmazione  e  di  bilancio  di cui
          all'art.  1-bis  della  legge  5 agosto  1978,  n.  468,  e
          successive  modificazioni,  alla  Corte dei conti, che puo'
          richiedere  elementi  istruttori  e  di  valutazione  ad un
          nucleo    di   tre   esperti,   designati,   per   ciascuna
          certificazione    contrattuale,   con   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro;  prevedere che la Corte dei conti si
          pronunci  entro  il  termine di quindici giorni, decorso il
          quale  la  certificazione  si intende effettuata; prevedere
          che   la  certificazione  e  il  testo  dell'accordo  siano
          trasmessi   al   comitato   di   settore  e,  nel  caso  di
          amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
          quindici   giorni  dalla  trasmissione  senza  rilievi,  il
          presidente  del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
          di  sottoscrivere  il contratto collettivo il quale produce
          effetti  dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in
          ogni  caso,  tutte  le  procedure necessarie per consentire
          all'ARAN   la   sottoscrizione  definitiva  debbano  essere
          completate  entro  il termine di quaranta giorni dalla data
          di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
                g) devolvere,  entro  il  30 giugno  1998, al giudice
          ordinario,  tenuto  conto  di quanto previsto dalla lettera
          a),  tutte  le  controversie relative ai rapporti di lavoro
          dei  dipendenti  delle pubbliche amministrazioni, ancorche'
          concernenti   in   via   incidentale   atti  amministrativi
          presupposti,  ai  fini  della  disapplicazione, prevedendo:
          misure  organizzative  e  processuali  anche  di  carattere
          generale   atte   a   prevenire   disfunzioni   dovute   al
          sovraccarico  del  contenzioso; procedure stragiudiziali di
          conciliazione   e   arbitrato;   infine,   la   contestuale
          estensione  della  giurisdizione del giudice amministrativo
          alle  controversie  aventi  ad oggetto diritti patrimoniali
          conseguenziali,    ivi    comprese   quelle   relative   al
          risarcimento  del danno, in materia edilizia, urbanistica e
          di   servizi   pubblici,   prevedendo  altresi'  un  regime
          processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
                h) prevedere  procedure  facoltative di consultazione
          delle  organizzazioni  sindacali  firmatarie  dei contratti
          collettivi  dei relativi comparti prima dell'adozione degli
          atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
          di lavoro;
                i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione
          pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
          pubblica  amministrazione e le modalita' di raccordo con la
          disciplina   contrattuale   delle   sanzioni  disciplinari,
          nonche'  l'adozione  di  codici  di  comportamento da parte
          delle   singole  amministrazioni  pubbliche;  prevedere  la
          costituzione  da  parte  delle  singole  amministrazioni di
          organismi  di  controllo e consulenza sull'applicazione dei
          codici  e  le  modalita' di raccordo degli organismi stessi
          con il Dipartimento della funzione pubblica.
              4-bis.  I  decreti  legislativi  di cui al comma 4 sono
          emanati   previo   parere  delle  Commissioni  parlamentari
          permanenti  competenti  per materia, che si esprimono entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei relativi
          schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
          essere comunque emanati.
              5.  Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge
          28 dicembre  1995,  n.  549,  e' riaperto fino al 31 luglio
          1997.
              6.   Dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti
          legislativi  di  cui  al  comma  4,  sono abrogate tutte le
          disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
          seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma
          1,  della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le
          parole:   "ai   dirigenti   generali  ed  equiparati"  sono
          soppresse;  alla  lettera  i) le parole: "prevedere che nei
          limiti  di  cui  alla  lettera  h)  la  contrattazione  sia
          nazionale  e  decentrata"  sono  sostituite dalle seguenti:
          "prevedere  che  la struttura della contrattazione, le aree
          di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
          definiti  in  coerenza  con quelli del settore privato"; la
          lettera  q)  e'  abrogata;  alla lettera t) dopo le parole:
          "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le
          seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,".
              7.  Sono  abrogati  gli  articoli  38  e 39 del decreto
          legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29.  Sono fatti salvi i
          procedimenti   concorsuali  per  i  quali  sia  stato  gia'
          pubblicato il bando di concorso.
              -  Il  decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1993, n. 30,
          s.o.,  abrogato  dal  decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
          165,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n.
          106,  s.o.,  recava: "Razionalizzazione dell'organizzazione
          delle   amministrazioni   pubbliche   e   revisione   della
          disciplina   in   materia  di  pubblico  impiego,  a  norma
          dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
              -  Il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
          s.o.,  reca:  "Riforma  dell'organizzazione  del Governo, a
          norma  dell'art.  11  della legge 15 marzo 1997, n. 59". Si
          trascrive  il testo degli articoli 45, 46 e 47 del medesimo
          decreto:
              "Art.  45 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
          1.  E'  istituito  il  Ministero del lavoro, della salute e
          delle politiche sociali.
              2.  Nell'ambito  e  con finalita' di gestione integrata
          dei  servizi socio-sanitari e della tutela dei diritti alla
          dignita'  della  persona  umana,  alla salute ed al lavoro,
          sono  attribuite  al  Ministero  le  funzioni  e  i compiti
          spettanti  allo  Stato in materia di politiche sociali, con
          particolare  riferimento alla prevenzione e riduzione delle
          condizioni  di  bisogno  e  disagio  delle  persone e delle
          famiglie,  di  tutela della salute umana, coordinamento del
          sistema  sanitario  nazionale,  sanita' veterinaria, tutela
          della salute nei luoghi di lavoro, igiene e sicurezza degli
          alimenti,    di    politiche    del   lavoro   e   sviluppo
          dell'occupazione,  di  tutela del lavoro e dell'adeguatezza
          del sistema previdenziale.
              3.   Al  Ministro  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse,  le  funzioni  dei  Ministeri  del  lavoro e della
          previdenza sociale e della sanita', nonche' le funzioni del
          dipartimento  per  gli  affari  sociali, operante presso la
          presidenza  del Consiglio dei Ministri, ivi comprese quelle
          in  materia  di immigrazione, eccettuate quelle attribuite,
          anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o Agenzie, e
          fatte  in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli
          articoli  1,  comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della
          legge  15 marzo  1997,  n.  59, le funzioni conferite dalla
          vigente  legislazione  alle regioni ed agli enti locali. Il
          Ministero  esercita la vigilanza sull'Agenzia per i servizi
          sanitari  regionali, di cui al decreto legislativo 31 marzo
          1998,  n.  115, sull'Agenzia per il servizio civile, di cui
          all'art.  10,  commi  6 e seguenti, del decreto legislativo
          sul  riordino  della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
          Il  Ministero  esercita  altresi'  le funzioni di vigilanza
          spettanti  al  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale,   a   norma  dell'art.  88,  sull'Agenzia  per  la
          formazione e l'istruzione professionale.
              4.  Al  Ministero  sono  altresi'  trasferite,  con  le
          inerenti  risorse,  le  funzioni  che, da parte di apposite
          strutture e con riferimento alle materie di cui al comma 1,
          sono  esercitate:  dal  Ministero  degli  affari esteri, in
          materia  di  tutela  previdenziale dei lavoratori emigrati;
          dal Ministero dei trasporti e della navigazione, in materia
          di   vigilanza   sul   trattamento   giuridico,  economico,
          previdenziale  ed assistenziale del personale delle aziende
          autoferrotranviarie  e  delle gestioni governative, nonche'
          in  materia  di organizzazione, assistenza e previdenza del
          lavoro  marittimo,  portuale  e  della  pesca; dallo stesso
          Ministero  dei  trasporti e della navigazione in materia di
          previdenza  e  assistenza dei lavoratori addetti ai servizi
          di  trasporto  aereo;  dal  Ministero  dell'industria,  del
          commercio   e  dell'artigianato,  in  materia  di  servizio
          ispettivo   per  la  sicurezza  mineraria  e  di  vigilanza
          sull'applicazione  della legislazione attinente alla salute
          sui   luoghi   di   lavoro;   dal  Ministero  dell'interno,
          iniziative  di  cooperazione  internazionale e attivita' di
          prevenzione e studio sulle emergenze sociali".
              "Art.  46  (Aree  funzionali).-  1.  Il  Ministero,  in
          particolare,  svolge le funzioni di spettanza statale nelle
          seguenti aree funzionali:
                a) ordinamento   sanitario:   indirizzi   generali  e
          coordinamento  in  materia di prevenzione, diagnosi, cura e
          riabilitazione   delle  malattie  umane,  ivi  comprese  le
          malattie  infettive  e  diffusive;  prevenzione, diagnosi e
          cura  delle  affezioni  animali,  ivi  comprese le malattie
          infettive   e   diffusive   e  le  zoonosi;  programmazione
          sanitaria  di rilievo nazionale, indirizzo, coordinamento e
          monitoraggio  delle  attivita'  regionali;  rapporti con le
          organizzazioni  internazionali  e l'Unione europea; ricerca
          scientifica in materia sanitaria;
                b) tutela  della  salute umana e sanita' veterinaria:
          tutela   della   salute   umana   anche  sotto  il  profilo
          ambientale,  controllo  e vigilanza sui farmaci, sostanze e
          prodotti    destinati    all'impiego    in    medicina    e
          sull'applicazione  delle  biotecnologie; adozione di norme,
          linee    guida    e   prescrizioni   tecniche   di   natura
          igienico-sanitaria,  relative  anche a prodotti alimentari;
          organizzazione dei servizi sanitari; professioni sanitarie;
          concorsi  e  stato  giuridico  del  personale  del servizio
          sanitario  nazionale;  polizia  veterinaria;  tutela  della
          salute nei luoghi di lavoro;
                c) politiche   sociali,  previdenziali:  principi  ed
          obiettivi  della  politica sociale, criteri generali per la
          programmazione  della rete degli interventi di integrazione
          sociale;    standard    organizzativi    delle    strutture
          interessate;   standard  dei  servizi  sociali  essenziali;
          criteri  di  ripartizione delle risorse del Fondo nazionale
          per  le  politiche  sociali, politica di tutela abitativa a
          favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza
          tecnica,  a  richiesta  degli  enti  locali e territoriali;
          rapporti  con  gli  organismi internazionali, coordinamento
          dei rapporti con gli organismi comunitari; requisiti per la
          determinazione  dei  profili  professionali degli operatori
          sociali e per la relativa formazione; controllo e vigilanza
          amministrativa   e   tecnico-finanziaria   sugli   enti  di
          previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni
          non lucrative di utilita' sociale e sui patronati;
                d) politiche  del  lavoro e dell'occupazione e tutela
          dei   lavoratori:   indirizzo,   programmazione,  sviluppo,
          coordinamento  e  valutazione  delle  politiche  del lavoro
          dell'occupazione;  gestione  degli incentivi alle persone a
          sostegno  dell'occupabilita'  e  della  nuova  occupazione;
          politiche  della  formazione  professionale  come strumento
          delle  politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione e
          coordinamento in materia di collocamento e politiche attive
          del  lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori
          esteri    non    comunitari;    raccordo    con   organismi
          internazionali;  conciliazione delle controversie di lavoro
          individuali  e  plurime  e  risoluzione  delle controversie
          collettive  di  rilevanza  pluriregionale;  conduzione  del
          sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei
          posti  di  lavoro;  profili  di  sicurezza dell'impiego sul
          lavoro  di  macchine,  impianti e prodotti industriali, con
          esclusione  di  quelli  destinati  ad attivita' sanitarie e
          ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; ispezioni
          sul  lavoro  e  controllo  sulla disciplina del rapporto di
          lavoro  subordinato  ed autonomo; assistenza e accertamento
          delle condizioni di lavoro degli italiani all'estero".
              "Art.  47  (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
          in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5
          del  presente  decreto.  Il numero di dipartimenti non puo'
          essere   superiore   a  quattro,  in  relazione  alle  aree
          funzionali di cui al precedente art. 46.
              2.  Le  funzioni  svolte  dagli  uffici  periferici dei
          Ministeri  del  lavoro e previdenza sociale e della sanita'
          sono attribuite agli uffici territoriali del governo di cui
          all'art.  11 del presente decreto. Per lo svolgimento delle
          funzioni  inerenti alla tutela sanitaria e veterinaria, gli
          uffici   territoriali   possono   avvalersi  delle  aziende
          sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, sulla base di
          apposite  convenzioni.  Lo schema tipo delle convenzioni e'
          definito  dal  Ministero in sede di Conferenza unificata di
          cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
              3.  Presso il Ministero continua ad operare il comitato
          nazionale  delle  pari opportunita' di cui all'art. 5 della
          legge 10 aprile 1919, n. 125".
              -   Il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92,
          s.o.,   reca:   "Conferimento   di   funzioni   e   compiti
          amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli  enti
          locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
          n. 59".
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
          2000,   n.   435,   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale
          1o febbraio  2001,  n. 26, reca: "Regolamento recante norme
          di organizzazione del Ministero della sanita'".
          Note all'art. 1:
              -  Per  il  testo  dell'art. 46 del decreto legislativo
          30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle premesse.
              -  Per  il  riferimento al decreto del Presidente della
          Repubblica  7 dicembre  2000,  n.  435, si vedano note alle
          premesse.  Si  trascrive  il testo degli articoli 2 e 3 del
          medesimo decreto:
              "Art.  2  (Dipartimento per l'ordinamento sanitario, la
          ricerca,  e  l'organizzazione del Ministero). - 1. Salve le
          competenze  delle  regioni come individuate dalla normativa
          vigente,  il  dipartimento  per l'ordinamento sanitario, la
          ricerca,  e  l'organizzazione  del  Ministero provvede alle
          attivita'   e   agli  interventi  per  lo  sviluppo  ed  il
          coordinamento  del  Sistema  sanitario  nazionale  e  della
          ricerca sanitaria e cura gli affari concernenti il bilancio
          e  l'organizzazione del Ministero. In particolare svolge le
          funzioni  d'interesse sanitario di spettanza statale, anche
          derivanti  da  obblighi  comunitari,  previste  dal decreto
          legislativo    31 marzo   1998,   n.   112   e   successive
          modificazioni   e  integrazioni,  dal  decreto  legislativo
          19 giugno   1999,  n.  229  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni  e  dalle  altre  disposizioni  di  legge  che
          attribuiscono  competenze  al  Ministero  della sanita', in
          materia di:
                a) programmazione    sanitaria    e    verifica   del
          conseguimento   dei   relativi   obiettivi;   analisi   dei
          fabbisogni  finanziari  del  Servizio  sanitario nazionale;
          attuazione   del  federalismo  fiscale;  classificazione  e
          remunerazione   delle  prestazioni  concernenti  i  livelli
          essenziali    e    uniformi    di   assistenza   sanitaria;
          individuazione  di  criteri  e  requisiti per l'esercizio e
          l'accreditamento   delle  attivita'  sanitarie;  protocolli
          d'intesa  fra  regioni  e  universita'; finanziamento delle
          aziende  ospedaliere  universitarie;  fondi integrativi del
          Servizio sanitario nazionale;
                b) professioni  sanitarie  e  personale  del Servizio
          sanitario   nazionale,   con   particolare  riferimento  ai
          fabbisogni  di  personale sanitario e di medici specialisti
          nonche'  alla  formazione,  ivi  comprese  quella continua,
          quella specifica in medicina generale e quella manageriale;
          vigilanza  e  controllo  su ordini e collegi professionali;
          pubblicita'  sanitaria  delle professioni e delle attivita'
          sanitarie; supporto al rinnovo degli accordi riguardanti il
          personale sanitario a rapporto convenzionale; funzionamento
          della Commissione centrale per le professioni sanitarie;
                c) ricerca  sanitaria,  ivi  compresi  i programmi di
          sperimentazione  aventi ad oggetto nuovi modelli gestionali
          di  collaborazione  tra le strutture del Servizio sanitario
          nazionale   e   soggetti   privati;   funzionamento   della
          Commissione  nazionale  per la ricerca sanitaria; vigilanza
          sull'Istituto   superiore   della   sanita',  sull'Istituto
          superiore  per  la  prevenzione  e la sicurezza del lavoro,
          sull'Agenzia dei servizi sanitari regionali, sugli Istituti
          di  ricovero  e  cura  a carattere scientifico, sulla Croce
          rossa  italiana,  sulla Lega italiana per la lotta contro i
          tumori   e  sull'Istituto  italiano  di  medicina  sociale;
          linee-guida in materia di medicina dello sport;
                d) individuazione   dei  fabbisogni  informativi  del
          Servizio  sanitario  nazionale  e del Ministero; gestione e
          sviluppo        dell'informatizzazione       dell'attivita'
          amministrativa   del  Ministero  e  relativo  monitoraggio;
          rapporti con l'AIPA; elaborazione, controllo e verifica dei
          dati   statistici   relativi   all'attivita'  del  Servizio
          sanitario   nazionale   e   del   Ministero;  programmi  di
          investimenti   relativi   al   patrimonio   immobiliare   e
          tecnologico del Servizio sanitario nazionale; utilizzazione
          dei   fondi  strutturali  comunitari;  dispositivi  medici;
          rapporti  con  le Commissioni CIPE per le materie attinenti
          agli  investimenti  strutturali e ai programmi di sviluppo;
          valutazione e verifica degli investimenti pubblici previsti
          dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.
                e) organizzazione,    bilancio    e   personale   del
          Ministero,  con particolare riferimento all' individuazione
          dei  fabbisogni di risorse umane, finanziarie e strumentali
          e  alla  relativa  acquisizione; rapporti con l'ufficio del
          ruolo   unico   della  dirigenza  statale;  formazione  del
          personale, relazioni sindacali, contrattazione e mobilita',
          esclusa quella dipartimentale; relazioni con il pubblico.
              2.  In  relazione  alle  funzioni di cui al comma 1, il
          Dipartimento si articola nelle seguenti direzioni generali:
                a) della programmazione sanitaria;
                b) delle risorse umane e delle professioni sanitarie;
                c) della  ricerca  sanitaria  e della vigilanza sugli
          enti;
                d) del  sistema  informativo  e  statistico  e  degli
          investimenti strutturali e tecnologici;
                e) dell'organizzazione,   bilancio  e  personale  del
          Ministero.
              3.  Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza,
          le  direzioni  generali  di  cui  al  comma  2  svolgono  i
          necessari  poteri  di accertamento e d'ispezione, anche nei
          confronti, ai sensi dell'art. 115, comma 1, lettera e), del
          decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, degli organismi
          che  esercitano  le  funzioni  e  i  compiti amministrativi
          conferiti, avvalendosi, prioritariamente, del personale cui
          il  vigente  ordinamento  attribuisce,  in  modo specifico,
          compiti   di   natura   ispettiva.  Parimenti  le  medesime
          direzioni  esercitano le attivita' istruttorie connesse con
          l'esercizio  dei  poteri  sostitutivi  e quelle strumentali
          all'adozione dei provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art.
          117 del predetto decreto legislativo.
              4.  Presso il Dipartimento opera la Segreteria generale
          del  Consiglio  superiore  di  sanita',  cui e' preposto un
          dirigente  di  prima fascia del ruolo unico della dirigenza
          delle   amministrazioni   statali,  da  nominare  ai  sensi
          dell'art.  19,  comma  4, del decreto legislativo n. 29 del
          1993".
              "Art.  3 (Dipartimento della tutela della salute umana,
          della   sanita'   pubblica   veterinaria   e  dei  rapporti
          internazionali).  -  1.  Salve  le competenze delle regioni
          come  individuate  dalla normativa vigente, il dipartimento
          della  tutela  della  salute  umana, della sanita' pubblica
          veterinaria  e  dei  rapporti  internazionali provvede alle
          attivita'  e  agli  interventi di spettanza statale in tali
          settori.  In  particolare  svolge  le funzioni di interesse
          sanitario di spettanza statale, anche derivanti da obblighi
          comunitari, previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n.  112,  e  successive  modificazioni  e integrazioni, dal
          decreto  legislativo  19 giugno  1999,  n. 229 e successive
          modificazioni  e integrazioni e dalle altre disposizioni di
          legge  che  attribuiscono  competenze  al  Ministero  della
          sanita' in materia di:
                a) promozione  della salute anche nei settori materno
          infantile,  eta' evolutiva e dell'anziano; prevenzione, con
          particolare  riguardo  alla  profilassi  internazionale e a
          quella  delle  malattie  infettive e diffusive, alla tutela
          igienico-sanitaria   da   fattori  di  inquinamento  e  nei
          confronti delle sostanze pericolose, all'igiene e sicurezza
          del  lavoro,  alla radio-protezione, alla prevenzione delle
          tossicodipendenze  e  alle  malattie  di  rilievo  sociale,
          inclusa  la  tutela  della  salute mentale, all'invalidita'
          civile e alla disabilita'; sangue ed emoderivati; trapianto
          di     organi;    procedure    autorizzative    concernenti
          microrganismi   ed   organismi   geneticamente  modificati;
          stabilimenti termali e acque minerali;
                b) ricerca,      sperimentazione     produzione     e
          commercializzazione dei medicinali per uso umano e connessa
          farmacovigilanza;  pubblicita'  dei  medicinali  e di altri
          prodotti; prodotti usati in medicina o per il miglioramento
          dello   stato   di  salute,  biocidi;  prodotti  cosmetici;
          farmacie;  produzione,  commercio ed impiego delle sostanze
          stupefacenti  e  psicotrope ed aggiornamento delle relative
          tabelle;  studi  e ricerche sull'utilizzazione dei farmaci;
          registri  della  popolazione  per  la farmacoepidemiologia;
          funzionamento   della   segreteria   del   Comitato   etico
          nazionale;
                c) tutela della salute e del benessere degli animali,
          compresi    quelli   impiegati   a   fini   scientifici   e
          sperimentali;  salubrita' dei prodotti di origine animale e
          dei  loro  sottoprodotti;  alimenti per uso umano, compresi
          quelli   destinati   ad   una   alimentazione  particolare;
          sicurezza alimentare; prodotti per l'alimentazione animale;
          ricerca,  sperimentazione, produzione e commercializzazione
          dei  medicinali  e  dei  dispositivi  per  uso veterinario;
          prodotti  fitosanitari;  polizia  veterinaria  e profilassi
          internazionale   nei   settori  veterinario  e  alimentare;
          smaltimento   e   trasformazione  dei  rifiuti  di  origine
          animale,   controlli   veterinari   infracomunitari   e  di
          frontiera,  ricerca  veterinaria e vigilanza sugli istituti
          zooprofilattici    sperimentali;    procedure   comunitarie
          relative    agli   alimenti   transgenici;   rapporti   con
          l'Organizzazione  internazionale  delle  epizoozie, la FAO,
          l'Organizzazione mondiale del commercio;
                d) rapporti  giuridici  ed  economici  in  materia di
          assistenza  sanitaria  nell'ambito dell'Unione europea e in
          ambito extracomunitario; interventi straordinari in materia
          di  assistenza  sanitaria  in  Italia  agli  emigrati, agli
          apolidi,   ai   rifugiati   politici   ed  agli  stranieri;
          assistenza   sanitaria   e   medico  legale  del  personale
          navigante  e  supporto  delle  funzioni  contenziose  della
          commissione   medica   d'appello   avverso   i  giudizi  di
          inidoneita'   permanente   al   volo;  funzioni  consultive
          medico-legali  nei ricorsi amministrativi o giurisdizionali
          concernenti  pensioni  di  guerra  e  di  servizio  e nelle
          procedure  di  riconoscimento  di  infermita'  da  cause di
          servizio;  ricorsi  per  la  corresponsione di indennizzi a
          favore  dei  soggetti  danneggiati  da  complicanze di tipo
          irreversibile   a   causa   di  vaccinazioni  obbligatorie,
          trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
                e) relazione   sullo   stato   sanitario  del  Paese;
          gestione  dell'attivita' editoriale ministeriale, di centri
          di   documentazione,   di   osservatori,  di  programmi  di
          informazione   e   di   studi   finalizzati  all'educazione
          sanitaria  ed  alla  promozione della salute dei cittadini;
          rapporti  di  interesse  sanitario con le organizzazioni di
          volontariato e del terzo settore;
                f) partecipazione dell'amministrazione sanitaria alle
          attivita'  degli organismi internazionali e sovranazionali;
          rapporti  con  l'Organizzazione mondiale della sanita' e le
          altre  agenzie  specializzate delle Nazioni Unite, l'Unione
          europea,  con  il Consiglio d'Europa e con l'Organizzazione
          per  lo  sviluppo  e  la cooperazione economica; promozione
          dell'attuazione  delle convenzioni, delle raccomandazioni e
          dei  programmi  internazionali sanitari; attivita' connesse
          alla   stipula  degli  accordi  bilaterali  del  Ministero;
          interventi  sanitari  in  caso di emergenze internazionali;
          incontri a livello internazionale;
              2.  In  relazione  alle  funzioni di cui al comma 1, il
          Dipartimento si articola nelle seguenti direzioni generali:
                a) della prevenzione;
                b) della   valutazione   dei   medicinali   e   della
          farmacovigilanza;
                c) della sanita' pubblica veterinaria, degli alimenti
          e della nutrizione;
                d) delle prestazioni sanitarie e medico-legali;
                e) degli  studi,  della  documentazione  sanitaria  e
          della comunicazione ai cittadini;
                f) dei  rapporti  internazionali  e  delle  politiche
          comunitarie.
              3.  Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza,
          le  direzioni  generali  di  cui  al  comma  2 esercitano i
          necessari  poteri di accertamento e di ispezione, anche nei
          confronti  degli  organismi  che  svolgono  le funzioni e i
          compiti  amministrativi  conferiti, come previsto dall'art.
          115,  comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo
          1998,  n. 112, avvalendosi, prioritariamente, del personale
          cui  il vigente ordinamento attribuisce, in modo specifico,
          compiti   di   natura  ispettiva.  Parimenti,  le  medesime
          direzioni  esercitano le attivita' istruttorie connesse con
          l'esercizio dei poteri sostitutivi e quelle strumentali per
          l'adozione  dei  provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art.
          117 del predetto decreto legislativo".