Art. 1. Dipartimenti del Ministero 1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di seguito denominato Ministero, esercita le funzioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero per l'espletamento dei compiti ad esso demandati e' articolato nei seguenti dipartimenti: a) Dipartimento per l'ordinamento sanitario; b) Dipartimento della tutela della salute umana e sanita' veterinaria; c) Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori; d) Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali. 2. I Dipartimenti di cui alle lettere a) e b), corrispondenti rispettivamente ai Dipartimenti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435, restano regolati dalle disposizioni del predetto decreto del Presidente della Repubblica.
Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare al lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - La legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, s.o., reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 4-bis: "Art. 17. (Regolamenti). - Omissis. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali". - La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, s.o., reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa". Si trascrive il testo dell'art. 11 della medesima legge: "Art. 11 - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti a: a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo; b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale; c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche; d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti nel settore stesso. 2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati. 3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore. 4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilita' di direzione politica e compiti e responsabilita' di direzione delle amministrazioni, nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificita' tecnica; c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti; d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresi' una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attivita' professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca; e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore; f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che puo' richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo; g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorche' concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti; h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro; i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonche' l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalita' di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica. 4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. 5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' riaperto fino al 31 luglio 1997. 6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le parole: "ai dirigenti generali ed equiparati" sono soppresse; alla lettera i) le parole: "prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti: "prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato"; la lettera q) e' abrogata; alla lettera t) dopo le parole: "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,". 7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia' pubblicato il bando di concorso. - Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1993, n. 30, s.o., abrogato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, s.o., recava: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, s.o., reca: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59". Si trascrive il testo degli articoli 45, 46 e 47 del medesimo decreto: "Art. 45 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. 2. Nell'ambito e con finalita' di gestione integrata dei servizi socio-sanitari e della tutela dei diritti alla dignita' della persona umana, alla salute ed al lavoro, sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e disagio delle persone e delle famiglie, di tutela della salute umana, coordinamento del sistema sanitario nazionale, sanita' veterinaria, tutela della salute nei luoghi di lavoro, igiene e sicurezza degli alimenti, di politiche del lavoro e sviluppo dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell'adeguatezza del sistema previdenziale. 3. Al Ministro sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanita', nonche' le funzioni del dipartimento per gli affari sociali, operante presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi comprese quelle in materia di immigrazione, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o Agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. Il Ministero esercita la vigilanza sull'Agenzia per i servizi sanitari regionali, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, sull'Agenzia per il servizio civile, di cui all'art. 10, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo sul riordino della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministero esercita altresi' le funzioni di vigilanza spettanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'art. 88, sull'Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale. 4. Al Ministero sono altresi' trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni che, da parte di apposite strutture e con riferimento alle materie di cui al comma 1, sono esercitate: dal Ministero degli affari esteri, in materia di tutela previdenziale dei lavoratori emigrati; dal Ministero dei trasporti e della navigazione, in materia di vigilanza sul trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assistenziale del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle gestioni governative, nonche' in materia di organizzazione, assistenza e previdenza del lavoro marittimo, portuale e della pesca; dallo stesso Ministero dei trasporti e della navigazione in materia di previdenza e assistenza dei lavoratori addetti ai servizi di trasporto aereo; dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro; dal Ministero dell'interno, iniziative di cooperazione internazionale e attivita' di prevenzione e studio sulle emergenze sociali". "Art. 46 (Aree funzionali).- 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: a) ordinamento sanitario: indirizzi generali e coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie umane, ivi comprese le malattie infettive e diffusive; prevenzione, diagnosi e cura delle affezioni animali, ivi comprese le malattie infettive e diffusive e le zoonosi; programmazione sanitaria di rilievo nazionale, indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attivita' regionali; rapporti con le organizzazioni internazionali e l'Unione europea; ricerca scientifica in materia sanitaria; b) tutela della salute umana e sanita' veterinaria: tutela della salute umana anche sotto il profilo ambientale, controllo e vigilanza sui farmaci, sostanze e prodotti destinati all'impiego in medicina e sull'applicazione delle biotecnologie; adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria, relative anche a prodotti alimentari; organizzazione dei servizi sanitari; professioni sanitarie; concorsi e stato giuridico del personale del servizio sanitario nazionale; polizia veterinaria; tutela della salute nei luoghi di lavoro; c) politiche sociali, previdenziali: principi ed obiettivi della politica sociale, criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale; standard organizzativi delle strutture interessate; standard dei servizi sociali essenziali; criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, politica di tutela abitativa a favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza tecnica, a richiesta degli enti locali e territoriali; rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento dei rapporti con gli organismi comunitari; requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sociali e per la relativa formazione; controllo e vigilanza amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale e sui patronati; d) politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori: indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione delle politiche del lavoro dell'occupazione; gestione degli incentivi alle persone a sostegno dell'occupabilita' e della nuova occupazione; politiche della formazione professionale come strumento delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione e coordinamento in materia di collocamento e politiche attive del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari; raccordo con organismi internazionali; conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime e risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale; conduzione del sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei posti di lavoro; profili di sicurezza dell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attivita' sanitarie e ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; ispezioni sul lavoro e controllo sulla disciplina del rapporto di lavoro subordinato ed autonomo; assistenza e accertamento delle condizioni di lavoro degli italiani all'estero". "Art. 47 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero di dipartimenti non puo' essere superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali di cui al precedente art. 46. 2. Le funzioni svolte dagli uffici periferici dei Ministeri del lavoro e previdenza sociale e della sanita' sono attribuite agli uffici territoriali del governo di cui all'art. 11 del presente decreto. Per lo svolgimento delle funzioni inerenti alla tutela sanitaria e veterinaria, gli uffici territoriali possono avvalersi delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, sulla base di apposite convenzioni. Lo schema tipo delle convenzioni e' definito dal Ministero in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 3. Presso il Ministero continua ad operare il comitato nazionale delle pari opportunita' di cui all'art. 5 della legge 10 aprile 1919, n. 125". - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, s.o., reca: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59". - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1o febbraio 2001, n. 26, reca: "Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della sanita'". Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 46 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle premesse. - Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435, si vedano note alle premesse. Si trascrive il testo degli articoli 2 e 3 del medesimo decreto: "Art. 2 (Dipartimento per l'ordinamento sanitario, la ricerca, e l'organizzazione del Ministero). - 1. Salve le competenze delle regioni come individuate dalla normativa vigente, il dipartimento per l'ordinamento sanitario, la ricerca, e l'organizzazione del Ministero provvede alle attivita' e agli interventi per lo sviluppo ed il coordinamento del Sistema sanitario nazionale e della ricerca sanitaria e cura gli affari concernenti il bilancio e l'organizzazione del Ministero. In particolare svolge le funzioni d'interesse sanitario di spettanza statale, anche derivanti da obblighi comunitari, previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni e integrazioni, dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni e integrazioni e dalle altre disposizioni di legge che attribuiscono competenze al Ministero della sanita', in materia di: a) programmazione sanitaria e verifica del conseguimento dei relativi obiettivi; analisi dei fabbisogni finanziari del Servizio sanitario nazionale; attuazione del federalismo fiscale; classificazione e remunerazione delle prestazioni concernenti i livelli essenziali e uniformi di assistenza sanitaria; individuazione di criteri e requisiti per l'esercizio e l'accreditamento delle attivita' sanitarie; protocolli d'intesa fra regioni e universita'; finanziamento delle aziende ospedaliere universitarie; fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale; b) professioni sanitarie e personale del Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento ai fabbisogni di personale sanitario e di medici specialisti nonche' alla formazione, ivi comprese quella continua, quella specifica in medicina generale e quella manageriale; vigilanza e controllo su ordini e collegi professionali; pubblicita' sanitaria delle professioni e delle attivita' sanitarie; supporto al rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale; funzionamento della Commissione centrale per le professioni sanitarie; c) ricerca sanitaria, ivi compresi i programmi di sperimentazione aventi ad oggetto nuovi modelli gestionali di collaborazione tra le strutture del Servizio sanitario nazionale e soggetti privati; funzionamento della Commissione nazionale per la ricerca sanitaria; vigilanza sull'Istituto superiore della sanita', sull'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, sull'Agenzia dei servizi sanitari regionali, sugli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sulla Croce rossa italiana, sulla Lega italiana per la lotta contro i tumori e sull'Istituto italiano di medicina sociale; linee-guida in materia di medicina dello sport; d) individuazione dei fabbisogni informativi del Servizio sanitario nazionale e del Ministero; gestione e sviluppo dell'informatizzazione dell'attivita' amministrativa del Ministero e relativo monitoraggio; rapporti con l'AIPA; elaborazione, controllo e verifica dei dati statistici relativi all'attivita' del Servizio sanitario nazionale e del Ministero; programmi di investimenti relativi al patrimonio immobiliare e tecnologico del Servizio sanitario nazionale; utilizzazione dei fondi strutturali comunitari; dispositivi medici; rapporti con le Commissioni CIPE per le materie attinenti agli investimenti strutturali e ai programmi di sviluppo; valutazione e verifica degli investimenti pubblici previsti dalla legge 17 maggio 1999, n. 144. e) organizzazione, bilancio e personale del Ministero, con particolare riferimento all' individuazione dei fabbisogni di risorse umane, finanziarie e strumentali e alla relativa acquisizione; rapporti con l'ufficio del ruolo unico della dirigenza statale; formazione del personale, relazioni sindacali, contrattazione e mobilita', esclusa quella dipartimentale; relazioni con il pubblico. 2. In relazione alle funzioni di cui al comma 1, il Dipartimento si articola nelle seguenti direzioni generali: a) della programmazione sanitaria; b) delle risorse umane e delle professioni sanitarie; c) della ricerca sanitaria e della vigilanza sugli enti; d) del sistema informativo e statistico e degli investimenti strutturali e tecnologici; e) dell'organizzazione, bilancio e personale del Ministero. 3. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, le direzioni generali di cui al comma 2 svolgono i necessari poteri di accertamento e d'ispezione, anche nei confronti, ai sensi dell'art. 115, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, degli organismi che esercitano le funzioni e i compiti amministrativi conferiti, avvalendosi, prioritariamente, del personale cui il vigente ordinamento attribuisce, in modo specifico, compiti di natura ispettiva. Parimenti le medesime direzioni esercitano le attivita' istruttorie connesse con l'esercizio dei poteri sostitutivi e quelle strumentali all'adozione dei provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art. 117 del predetto decreto legislativo. 4. Presso il Dipartimento opera la Segreteria generale del Consiglio superiore di sanita', cui e' preposto un dirigente di prima fascia del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, da nominare ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993". "Art. 3 (Dipartimento della tutela della salute umana, della sanita' pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali). - 1. Salve le competenze delle regioni come individuate dalla normativa vigente, il dipartimento della tutela della salute umana, della sanita' pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali provvede alle attivita' e agli interventi di spettanza statale in tali settori. In particolare svolge le funzioni di interesse sanitario di spettanza statale, anche derivanti da obblighi comunitari, previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni e integrazioni, dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni e integrazioni e dalle altre disposizioni di legge che attribuiscono competenze al Ministero della sanita' in materia di: a) promozione della salute anche nei settori materno infantile, eta' evolutiva e dell'anziano; prevenzione, con particolare riguardo alla profilassi internazionale e a quella delle malattie infettive e diffusive, alla tutela igienico-sanitaria da fattori di inquinamento e nei confronti delle sostanze pericolose, all'igiene e sicurezza del lavoro, alla radio-protezione, alla prevenzione delle tossicodipendenze e alle malattie di rilievo sociale, inclusa la tutela della salute mentale, all'invalidita' civile e alla disabilita'; sangue ed emoderivati; trapianto di organi; procedure autorizzative concernenti microrganismi ed organismi geneticamente modificati; stabilimenti termali e acque minerali; b) ricerca, sperimentazione produzione e commercializzazione dei medicinali per uso umano e connessa farmacovigilanza; pubblicita' dei medicinali e di altri prodotti; prodotti usati in medicina o per il miglioramento dello stato di salute, biocidi; prodotti cosmetici; farmacie; produzione, commercio ed impiego delle sostanze stupefacenti e psicotrope ed aggiornamento delle relative tabelle; studi e ricerche sull'utilizzazione dei farmaci; registri della popolazione per la farmacoepidemiologia; funzionamento della segreteria del Comitato etico nazionale; c) tutela della salute e del benessere degli animali, compresi quelli impiegati a fini scientifici e sperimentali; salubrita' dei prodotti di origine animale e dei loro sottoprodotti; alimenti per uso umano, compresi quelli destinati ad una alimentazione particolare; sicurezza alimentare; prodotti per l'alimentazione animale; ricerca, sperimentazione, produzione e commercializzazione dei medicinali e dei dispositivi per uso veterinario; prodotti fitosanitari; polizia veterinaria e profilassi internazionale nei settori veterinario e alimentare; smaltimento e trasformazione dei rifiuti di origine animale, controlli veterinari infracomunitari e di frontiera, ricerca veterinaria e vigilanza sugli istituti zooprofilattici sperimentali; procedure comunitarie relative agli alimenti transgenici; rapporti con l'Organizzazione internazionale delle epizoozie, la FAO, l'Organizzazione mondiale del commercio; d) rapporti giuridici ed economici in materia di assistenza sanitaria nell'ambito dell'Unione europea e in ambito extracomunitario; interventi straordinari in materia di assistenza sanitaria in Italia agli emigrati, agli apolidi, ai rifugiati politici ed agli stranieri; assistenza sanitaria e medico legale del personale navigante e supporto delle funzioni contenziose della commissione medica d'appello avverso i giudizi di inidoneita' permanente al volo; funzioni consultive medico-legali nei ricorsi amministrativi o giurisdizionali concernenti pensioni di guerra e di servizio e nelle procedure di riconoscimento di infermita' da cause di servizio; ricorsi per la corresponsione di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati; e) relazione sullo stato sanitario del Paese; gestione dell'attivita' editoriale ministeriale, di centri di documentazione, di osservatori, di programmi di informazione e di studi finalizzati all'educazione sanitaria ed alla promozione della salute dei cittadini; rapporti di interesse sanitario con le organizzazioni di volontariato e del terzo settore; f) partecipazione dell'amministrazione sanitaria alle attivita' degli organismi internazionali e sovranazionali; rapporti con l'Organizzazione mondiale della sanita' e le altre agenzie specializzate delle Nazioni Unite, l'Unione europea, con il Consiglio d'Europa e con l'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica; promozione dell'attuazione delle convenzioni, delle raccomandazioni e dei programmi internazionali sanitari; attivita' connesse alla stipula degli accordi bilaterali del Ministero; interventi sanitari in caso di emergenze internazionali; incontri a livello internazionale; 2. In relazione alle funzioni di cui al comma 1, il Dipartimento si articola nelle seguenti direzioni generali: a) della prevenzione; b) della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza; c) della sanita' pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione; d) delle prestazioni sanitarie e medico-legali; e) degli studi, della documentazione sanitaria e della comunicazione ai cittadini; f) dei rapporti internazionali e delle politiche comunitarie. 3. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, le direzioni generali di cui al comma 2 esercitano i necessari poteri di accertamento e di ispezione, anche nei confronti degli organismi che svolgono le funzioni e i compiti amministrativi conferiti, come previsto dall'art. 115, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, avvalendosi, prioritariamente, del personale cui il vigente ordinamento attribuisce, in modo specifico, compiti di natura ispettiva. Parimenti, le medesime direzioni esercitano le attivita' istruttorie connesse con l'esercizio dei poteri sostitutivi e quelle strumentali per l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ai sensi dell'art. 117 del predetto decreto legislativo".